Art. 5.
(Trattamento economico
del personale universitario).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, i trattamenti economici previsti dal comma 7-ter dell'articolo 5, sono costituiti da:

          a) un trattamento equiparativo tra lo stipendio tabellare ospedaliero e quello universitario;

          b) un trattamento aggiuntivo comprensivo della retribuzione individuale di anzianità, se dovuta, della indennità di specificità medica e della retribuzione minima contrattuale unificata;

          c) un trattamento accessorio, connesso a fattori quali la posizione aziendale e le particolari condizioni di lavoro nonché agli incarichi ricoperti e ai risultati conseguiti;

          d) un trattamento aggiuntivo in caso di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.

      1-ter. I trattamenti economici previsti dal comma 1-bis sono automaticamente adeguati agli incrementi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per la dirigenza medica-sanitaria».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è inserito il seguente:

      «2-bis. Al personale tecnico-amministrativo universitario delle facoltà di medicina e chirurgia che per l'adempimento dei propri compiti istituzionali opera in seno agli IRSFM sono erogati trattamenti economici aggiuntivi rispetto alla retribuzione ad esso spettante in base al suo status di personale universitario, in relazione all'espletamento delle funzioni all'interno dell'IRSFM».

 

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